L’impresa in forma societaria nasce quando due o più persone (i soci) decidono di avviare un’attività imprenditoriale insieme (in realtà è possibile realizzare una impresa societaria anche con un unico socio: Società a responsabilità limitata unipersonale).

Il motivo per il quale questa tipologia d’impresa è particolarmente diffuso, è legato al fatto che spesso la complessità dell’attività da svolgere è talmente ampia che diventa fondamentale che l’imprenditore siano più persone che, con diversi compiti e responsabilità, decidono di gestire congiuntamente l’azienda. Non bisogna poi dimenticare che per avviare una nuova attività spesso sono necessarie ingenti risorse finanziarie di cui normalmente un singolo imprenditore non dispone.

Esistono diverse forme societarie e, in particolare, le società di persone e le società di capitali. Le società di persone possono essere di tre tipi:

  • società semplice: utilizzata solo in agricoltura o per l´esercizio di arti e professioni, è una società di persone nella quale tutti i soci assumono una responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali, responsabilità che nei confronti con i terzi non può essere esclusa da patti contrari (art. 2291 c.c.);
  • società in accomandita semplice (S.a.s.): è una società di persone nella quale esistono due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. Almeno uno dei nomi dei soci accomandatari deve essere inserito nella ragione sociale;
  • società in nome collettivo (S.n.c.): è una società di persone nella quale tutti i soci assumono una responsabilità solidale, illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali, responsabilità che nei confronti con i terzi non può essere esclusa da patti contrari (art. 2291 c.c.).

Le caratteristiche che accomunano le società di persone sono le seguenti:

  • responsabilità illimitata e solidale dei soci con potere di amministrazione (ovvero l’obbligo di rispondere alle obbligazioni sociali con tutti i propri beni e cioè anche con quelli che non ha conferito all’interno della società: art. 2291, 2267, 2313, 2740 del Codice Civile);
  • potere di amministrazione per tutti i soci a responsabilità illimitata (nelle società semplici e nella società in accomandita semplice alcuni soci possono godere di responsabilità limitata ai conferimenti: art. 2257 e 2086 del Codice Civile);
  • la non trasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci (art. 2322 e 2284 del Codice Civile).